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Il tanga di pizzo e lo Stato di Diritto

17 Novembre 201810 Marzo 2019
42

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Comments (42)

  1. torniamo alla sentenza irlandese che ha provocato la protesta delle donne irish.
    Ovviamente hanno usato il solito slogan “io ti credo” “io si te creo” declinato in mille lingue
    e diventato hashtag dal Brasile fino alla Lituania.

    La protesta al solito è suggestiva e sono stati lanciati o esibiti slip che tantissime donne usano,
    perizomi o brasiliane (così spesso vengono definiti in Italia). Un indumento comunissimo da anni.
    La protesta è vagamente manipolatoria e fuorviante in quanto in un sistema di Common Law è ben difficile
    che si possa pervenire al verdetto not guilty semplicemente sulla base di un indumento succinto, che di
    per sè non prova il consenso all’atto (tutto questo le femministe irlandesi lo sanno perfettamente ma la
    loro battaglia è sulla credibilità ASSOLUTA della denuncia femminile).
    Quello che può succedere in un sistema anglosassone Case Law è che valga come precedente in casi simili e futuri.
    Questo sicuramente preoccupa i movimenti femministi.

    resta sullo sfondo la battaglia femminista: la donna femminista che denuncia stupro, molestia o aggressione
    a sfondo sessuale è credibile ex se.
    La falsa accusa, secondo questo ragionamento, non avrebbe ragione di esistere.
    In Italia tutto ciò dovrebbe determinare uno statuto diverso della prova dichiarativa in “questi” processi
    per violenza, come se la testimonianza di un minacciato di morte sarebbe cosa diversa dalla testimonianza
    di una donna.
    Ancora una volta insomma le femministe si pongono fuori dal sistema giuridico.
    Come ai tempi della sentenza La Fortezza quando dei fiorentini vennero accusata da una
    ubriacona che aveva bevuto per tutta la sera, approcciando vari uomini in una fiera pubblica
    ed avendo anche rapporti consenzienti con alcuni.
    Imputati assolti dalla corte di Firenze composta 2/3 da magistrati donne.
    In Irlanda, la giuria (popolare) che ha deciso not guilty era composta anche da quattro donne.
    L’avvocato dell’incolpato era donna.

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    19 Novembre 2018 Giannetto Reply
  2. l’abbigliamento dell’accusante non è al 100% prova conclusiva di consenso ma potrebbe esserlo e quindi va preso in considerazione da chi svolge le indagini. Altrimenti si limita il lavoro degli inquirenti. Mi sa che il tuo ragionamento parte dal presupposto che le accuse di stupro siano pressoché sempre vere e quelle false siano così rare da essere praticamente irrilevanti.

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    18 Novembre 2018 manu Reply
    • le false accuse di stupro sono rare in effetti e vengono subito scoperte comunque l’abbigliamento dell’accusante non costituisce MAI prova di consenso

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      19 Novembre 2018 ned Reply
      • Dati e statistiche con fonti, non chiacchiere.

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        19 Novembre 2018 Davide Stasi Reply
    • In punta di Diritto è così e, a mio modesto avviso, è giusto che sia così. Pessima mossa dell’avvocato che poteva ritorcersi come un boomerang contro il suo cliente/imputato. Si stabilisca invece che se non ci sono evidences (cioé prove inconfutabili) di violenza fisica e/o abuso di uno stato di diminuita facoltà scientemente indotta/creata (somministrazione di sostanze all’insaputa della parte lesa), il ripensamento NON può in alcun modo essere contemplato e la denuncia DEVE essere archiviata (non esiste l’istituto della irricevibilità neanche nella Common Law, ma sarebbe il caso finalmente di istituirlo anche in Italia che, ricordiamoci, è la Patria del Diritto).

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      19 Novembre 2018 Io No Reply
  3. Segnalo, a tale proposito questo articolo de “il sole 24 ore”, giornale che a più riprese si è distinto per posizioni antimaschili, il quale, lamentando di ritenere ingiusta l’estensione di tale diritto agli uomini, cita due sentenze della cassazione, una del 2016 ed una del 2017 che sanciscono tale estensione.
    Siamo dunque di fronte ad un cambiamento di rotta giurisprudenziale?

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    18 Novembre 2018 Simone Barbetti Reply
    • Un colpo al cerchio, uno alla botte: in questo caso la sentenza è favorevole ai datori di lavoro e contemporaneamente dice alle donne, indirettamente, che sono più importanti e degne di tutela degli uomini.
      Poi, vabbé, trattandosi di uomini sposati colpisce tutte le donne che si sposano in quanto rende più facilmente licenziabili i loro mariti, ma sono dettagli…
      E’ un classico caso in cui “i diritti delle donne” sono usati per favorire i datori di lavoro e non le donne: nessuna donna beneficia dal fatto che gli uomini siano licenziabili quando contraggono matrimonio, anzi quelle che si sposano ci rimettono.

      Alberto Alesina si sta arruffianando il PD.

      “Alesina-Ichino”.
      Progetto di tassazione differenziata per donne e uomini.
      Gender Based Taxation
      https://www.nber.org/papers/w13638
      https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.3.2.1

      Non è per niente finita, hanno appena incominciato…

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      18 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
    • “Segnalo, a tale proposito questo articolo de “il sole 24 ore””

      Quale articolo? (non vedo link).

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      18 Novembre 2018 Foxtrot Reply
  4. Prova

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    18 Novembre 2018 Foxtrot Reply
  5. spero che non sia stato assolto per il tanga, ma per me anche solo suggerire che l’abbigliamento della presunta vittima possa costituire un indizio di non colpevolezza per il presunto aggressore è grave, capisco che l’avvocato difensore deve aggrapparsi a qualunque cosa per guadagnarsi la parcella ma a tutto c’è un limite. Ricordo che quando gli avvocati dei carabinieri di firenze fecero alle studentesse domande sulla loro biancheria intima furono giustamente stoppati dal giudice

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    18 Novembre 2018 ned Reply
    • Caro Ned, questa cosa dei carabinieri di Firenze, te lo assicuro, è una grande grande falsificazione. Tu come tutti isoli quattro-cinque domande fatte all’interno di un interrogatorio durato circa sei ore. E sono domande che un avvocato, nella ricerca della verità, ha il pieno diritto di fare. Il giudice, in quel caso, sotto la pressione dei media che VOLEVANO i due carabinieri colpevoli, ha sbagliato e abusato del suo potere impedendo agli avvocati di fare il loro lavoro. E questo varrebbe anche se le domande scomode fossero state poste a due uomini. I media, per spingere come fanno di solito, si sono concentrate su quelle domande, omettendo di occuparsi di quelle che più incrinavano la versione delle due americane, guarda un po’. E l’utente medio, tra cui tu, tiene in memoria le prime e nulla sa delle seconde.

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      18 Novembre 2018 Davide Stasi Reply
      • tu pensi che chiedere a una presunta vittima di stupro che cosa indossava sia cosa lecita io no perchè il modo in cui ti vesti non è una prova nè che lo stupro sia avvenuto nè che sia avvenuto un rapporto sessuale consensuale.
        una cosa sui ripensamenti post-coito: mi sono sempre chiesto per quale ragione una donna che a fatto allegramente l’amore in maniera consensuale e si è divertita un mondo dovrebbe gridare allo stupro, le probabili risposte sono perchè vuole nascondere di aver fatto sesso, ma se non è sposata nè fidanzata a chi dovrebbe nasconderlo? Altra risposta: inventa una falsa accusa di stupro perchè non vuole passare per “donna di facili costumi” ali occhi della famiglia di origine o della società in generale ma una società in cui esistono donne che preferiscono passare per vittime che per libertine è una società profondamente maschilista, in tal caso il problema non è il femminismo, ma il maschilismo che stigmatizza il libertinaggio femminile più di quello maschile.
        Comunque le false accuse di stupro sono pochissime e vengono presto scoperte almeno nella maggioranza dei casi

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        18 Novembre 2018 ned Reply
        • Non so chi o quanti ancora stigmatizzino il libertinaggio femminile, che ormai si è talmente autoimposto da superare qualunque stereotipo.
          Il problema, a mio sentore, è che il senso di colpa ce l’abbiano loro a prescindere, come parte della loro natura. Sentono di dover essere moralmente superiori e ciò contrasta con la loro natura di esseri umani. Il cortocircuito lo risolvono spacciandosi per sante all’esterno (pur tormentate interiormente) e spesso elaborando false accuse di stupro.
          A proposito, mi dai la fonte e le statistiche sulla base delle quali dici che le false accuse di stupro sono pochissime e vengono presto scoperte? Mi piacerebbe analizzarle.

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          18 Novembre 2018 Davide Stasi Reply
          • queste statistiche riguardano Inghilterra e Galles e in prattica dicono che un uomo ha più probabilità di essere abusato sessualmente che di essere falsamente accusato di violenza sessuale: https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-men-are-more-likely-to-be-raped-than-be-falsely-accused-of-rape

            questo report riguarda la situazione statunitense e risale al 2010, la percentuale di false accuse oscilla tra il 2% secondo una ricerca del 2006 e il 7% secondo una ricerca del 2009: https://www.nsvrc.org/sites/default/files/Publications_NSVRC_Overview_False-Reporting.pdf

            non ho trovato dati sulla situazione italiana ma non credo che stiamo messi pegio degli USA o dell’Inghilterra

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            19 Novembre 2018 ned Reply
            • Dati vecchi e locali. Come ben sai si tratta di fenomeni che variano di paese in paese (vedi le statistiche UE, dove l’Italia risulta uno dei paesi più sicuri).
              Puoi fare di meglio.

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              19 Novembre 2018 Davide Stasi Reply
              • il 2010 sono meno di dieci anni fa ma prendo atto che per te è “vecchio”, ti ripeto che dati certi sull’Italia non ne ho trovati. ho trovato solo queste fonti (che reputo attendibili) su Inghilterra e USA

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                19 Novembre 2018 ned Reply
              • Non sono statistiche, sono condanne effettive per false accuse, e sono tra il 2% e l’8% del totale dei casi di stupro. Sono le false accuse sicure.
                Poi ci sono le condanne per stupro: sono il 10%. Sono gli stupri sicuramente veri.
                Il restante 85% sono casi in cui il presunto stupratore non viene condannato e la presunta falsa accusatrice non viene condannata.
                Le femministe fanno 10+85= 95% accuse vere.
                I maschilisti fanno 8+85= 93% accuse false.
                Le due analisi più attendibili rispettivamente femminista e MRA, dicono 25% e 40%.
                La mia idea è ancora più semplice: si fa la proporzione sui casi accertati e la si spalma sul totale.
                La media di 2 e 8 è 5%. Accuse false.
                10% accuse vere.
                Totale 15.
                La proporzione è quindi 33% accuse false e 66% accuse vere, ovverosia giusto a metà strada tra la McElroy e il professore MRA.

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                19 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
                • Se, giustamente, non si accetta anche una sola donna che subisca violenza (#nonunadimeno), non si dovrebbe accettare una singola falsa accusa. Il 33% è una marea.

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                  20 Novembre 2018 bob Reply
                  • Magari fossero solo il 33%!

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                    20 Novembre 2018 Davide Stasi Reply
                    • Il 33% è un caso ogni 3.
                      Poi suppongo che vari molto a seconda degli ambienti.
                      Facciamo un esempio un po’ lontano da noi: festa in un campus americano.
                      In questo caso è ovvio che le accuse sono in gran parte false, o perlomeno non è stupro: ci vuole la mens rea per stuprare, ovvero devi essere conscio di stare commettendo un delitto. Scenario tipico: entrambi ubriachi, entrambi si sono ubriacati facendo tutto da soli, si avvinghiano ridendo.
                      A prescindere da come si sente la ragazza la mattina dopo, lui era ubriaco e vedeva una ragazza che gli sorrideva e lo abbracciava e ci stava. Non può esserci mens rea da parte di lui perché chiunque, compreso il giudice, in quelle condizioni se la farebbe, se il giudice non se la fa è semplicemente perché non si ubriaca e quindi essendo sobrio è in grado di capire che la ragazza è ubriaca e le possibili implicazioni della cosa anche se sorride e ci sta.

                      Fonte sul caso tipico: prima mano, un tizio che fa il vigilante in un’università americana, ha detto che almeno tre casi di “stupro” su quattro sono esattamente come quello che ho descritto.
                      Tecnicamente la ragazza è stata stuprata, ma tecnicamente è stato stuprato anche il ragazzo, quindi non sarebbe stupro perché è impossibile stuprarsi a vicenda contemporaneamente. L’unica cosa che lo fa diventare stupro è che a nessuno frega della capacità del ragazzo di dare il consenso.

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                      21 Novembre 2018 Eric Lauder
        • Nessuno ha chiesto niente alla presunta vittima: è lei che ha tirato fuori la storiella che sarebbe stata vergine. La storiella della verginità l’ha tirata fuori per due ragioni:
          Primo giustificare il perché pur essendo saltata lei addosso all’uomo (che aveva pure problemi ad avere l’erezione e manco è sicuro di averla penetrata) avrebbe cambiato idea (senza però dire “no”).
          Secondo: aumentare l’ammontare del risarcimento danni in caso avesse avuto ragione.
          L’avvocato Elizabeth O’Connell – DONNA, a quel punto si è arrabbiata e all’udienza successiva ha tirato fuori un paio di mutandine, chiedendo alla giuria se secondo loro una che è vergine si mette quel genere di mutande al primo incontro con un uomo. Erano del tipo che si comprano nei sexy shop…
          A quel punto la giuria, 8 uomini e 4 donne, ha assolto all’unanimità l’uomo.

          Chi è stato con una vergine ha idea di cosa stiamo parlando, per Ned che di sicuro non ha idea di cosa si parla: ad un certo punto inevitabilmente ti senti un po’ come un assistente sociale…altro che saltarti addosso e tirartelo fuori indossando mutandine da sexy shop al primo incontro…

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          18 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
        • Primo: non si è divertita per niente, quello aveva problemi ad avere l’erezione.
          Secondo: lui ha raccontato in giro che se l’era fatta – essendo uno che ha problemi di erezione era per lui un’occasione unica per potersi vantare.
          Terzo: lei è un’ipocrita faccia di c*lo che alla bisogna millanta di essere vergine, e lui le aveva danneggiato l’immagine…

          Quarto: le false accuse sono almeno il 25% ed è impossibile che siano meno del 20%.
          La ragione è semplice: nel 20% dei casi non c’è sperma nella vagina. Significa che nel 20% dei casi non c’è stato alcun rapporto completo – ci sta che ci siano rarissimi casi in cui uno pur violentando non eiacula, però ci sono ben più casi in cui c’è un vero rapporto sessuale completo ma non era stupro.
          Da dove salta fuori il 25%?
          Stima FEMMINISTA, di Wendy McElroy: ha preso il 20% (dati FBI su 15 anni 1991-2006) e ha dedotto che debbono essere circa il 25%. E’ un calcolo GINOCENTRICO ma come si vede la signora non è una misandrica bastarda.
          Un professore attivista dei diritti degli uomini sulla base dei medesimi dati dice che debbono essere circa il 40%.

          Come vedi non ci sono né femministe fuori di testa che sparano il 2% (in realtà è tra 2% e 8% e quelle sono le accuse PROVATE false, quelle PROVATE vere sono il 10% – il restante 85% NON SI SA) né maschilisti che sparano 90% di false acuse.
          C’è una femminista onesta che dice circa 25% e un MRA serio che dice circa 40%.
          Come uomo propendo istintivamente per 40%, una donna onesta propenderebbe ovviamente per il 25%, però se questo fosse il dibattito saremmo tutti più rilassati e collaborativi. Invece c’è una guerra fatta di balle e propaganda.

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          18 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
          • i dati USA risalenti al 2010 parlano di una percentuale di false accuse che oscilla tra il 2% e il 7% ma anche prendendo per buoni i dati che fornisci tu (tra 25% e 40%) se ne deduce che le accuse false sono meno della metà del totale delle accuse di stupro

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            19 Novembre 2018 ned Reply
            • Ovvio, le donne dicono la verità nella maggior parte dei casi, tra il 60% e il 75% delle accuse di stupro sono VERE.

              I dati che citi tu sono altra cosa e dicono:
              Tra 2% e 8% PROVATE FALSE, falsa accusatrice condannata.
              10% PROVATE VERE, stupratore condannato
              Circa 85% stupratore NON condannato E falsa accusatrice NON condannata.
              Le persone disoneste di entrambi gli schieramenti aggiungono TUTTO quell’85% alla voce che interessa loro.

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              19 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
        • Aridaje con il maschilismo. Tra l’altro è falso quello che dici, le false accuse di violenza carnale ex art. 609bis cp sono numerose, a Firenze poi non si contano e guarda caso il 60% sono inoltrate da una certa “zenìa” (termine che esprime alla perfezione il concetto, non traducibile letteralmente in italiano). Documentarsi, prego.

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          19 Novembre 2018 Io No Reply
        • E poi tutti a berci serie tv americane dove gli avvocati più sono iene più ci piacciono.

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          20 Novembre 2018 bob Reply
    • Balle. Le domande poste dall’avvocato erano altre ma sono state riportate in modo totalmente distorto. L’incidente probatorio è un passaggio del processo penale significativo, il diritto alla difesa non può essere limitato, potrebbe in un tempo successivo portare all’annullamento della sentenza (qualsiasi essa sia). E ricordiamo che l’ònere della prova è in capo al Pubblico Ministero il quale ha anche il dovere di agire a garanzia del procedimento, per cui non può (in astratto) esimersi dal tenere in conto eventuali elementi indiziari in favore dell’indagato.

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      19 Novembre 2018 Io No Reply
  6. Eric…esagerato…non condivido

    dovresti sapere che qualche giudice in Italia
    e’ stato ucciso dai terroristi.
    Un minimo di rispetto per piacere

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    17 Novembre 2018 Giannetto Reply
    • Parlo dei giudici della Cassazione, e mi auguro che la decisione sia stata presa a maggioranza e non all’unanimità, magari qualcuno di loro non è un terrorista.
      Ma la maggior parte lo è, a mio giudizio.
      Faccio notare il livello di cattiveria gratuita che indirettamente colpisce anche le donne: non licenziare l’uomo che si sposa non solo non toglie alcun diritto alle donne (che questo diritto lo hanno) ma va a sfavore della donna che appunto questo uomo se lo sposa.
      Non importa: “spiacente, signora, è essenziale che la legge non protegga suo marito e che lo si possa lasciare a spasso. Per il bene delle donne in generale gli uomini debbono essere bastonati il più possibile. Comunque non si preoccupi se le mancano i soldi: può chiedere la separazione, avrà figli e casa, il mantenimento lui lo dovrà versare in base alla sua potenziale capacità di guadagnare, non in base a quanto effettivamente lui guadagna – nulla essendo ora disoccupato – e se non versa lo mandiamo in galera”.
      Più che giudici, alla Cassazione abbiamo degli animali assetati di sangue maschile che intendono bastonare metà della popolazione per “riparare” a torti presunti subiti dalle donne del passato. Se nel processo di vendetta causano sofferenza a qualche donna (quelle sposate con l’uomo licenziato) o distruggono principi di legge (la discriminazione contro l’uomo causa matrimonio è rara pertanto non va punita “IN QUANTO RARA”: nuovo principio, matrimonio = gravidanza, la Repubblica tutela solo la maternità non la paternità) questo è secondario: danni collaterali accettabili, l’essenziale è spargere sangue maschile per raggiungere una giusta compensazione.
      Credo che se potessero alcuni di loro legalizzerebbero l’omicidio di uomini da parte di donne, per accelerare il processo, ma risulta difficile farlo, pertanto in generale i giudici si limitano a trovare scusa per non mettere in prigione le donne che uccidono gli uomini.

      Questa è la mia analisi.

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      18 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
      • Completo il discorso, con i risvolti pratici.
        Non riesco a vedere alcuna differenza tra la corte di cassazione e dei teppisti che bruciano delle automobili per vendicarsi di presunti torti. La mentalità è la medesima.
        Il risvolto pratico è semplice: se hai una causa contro una donna o circa discriminazione di un uomo “in quanto uomo” o ti fermi all’appello o sei pronto ad arrivare a Strasburgo. La decisione del terzo grado a questo punto è scontata, se decidi di passarci lo fai unicamente per poter poi andare a Strasburgo, altrimenti è inutile, lo hanno evidenziato molto chiaramente, il messaggio è inequivocabile ed è che daranno sempre e comunque torto all’uomo, questa è la loro priorità, dovessero anche andare contro tutti i principi costituzionali.
        Di sicuro se passi dal terzo grado non ha alcun senso pratico essere presente alle udienze o investirci dei soldi, sarebbe anzi razionale avere un ottimo avvocato al primo grado e all’appello, poi per il terzo grado prendi un avvocatino economico che ha appena preso l’abilitazione e non vai neppure all’udienza, ti tieni i soldi per Strasburgo.

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        18 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
  7. L’accusato non è musulmano. Se lo fosse stato, le femministe non si sarebbero mobilitate. Cerchiobottismo senza limitismo.

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    17 Novembre 2018 manu Reply
    • Pochi giorni fa in Spagna un gruppo di 14 (!) marocchini ha violentato una ragazza dopo aver accoltellato il suo compagno intervenuto per difenderla. Pochi giorni dopo donne e uomini hanno tentato di manifestare per protestare ma…i soliti e le solite li hanno “rimbalzati” con una contromanifestazione al grido di “fora los fachis da nostro barri”. In Catalano, ovviamente. Tutto dire.

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      19 Novembre 2018 Io No Reply
  8. E’ la riproposizione della “sentenza jeans” di quasi 20 anni fa. Lo schema, le motivazioni, lo scopo e l’effetto sono precisamente gli stessi. Un protocollo sperimentato ormai molte volte, dalla struttura perfetta. Riedizione di una campagna prevista e descritta fino nei dettagli. Prodotto di un calco.
    A tal fine mi permetto questa volta di rimandare alle pagine del mio QMDT (scaricabile ma anche direttamente leggibile on line).
    .
    http://questametadellaterra.blogspot.com/2011/01/251-jeans.html
    .
    Ogni previsione rivelatasi esatta, corrobora la validità di un modello interpretativo del mondo.
    .
    Amaramente.

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    17 Novembre 2018 RDV Reply
    • Sto leggendo.

      Concordo decisamente con questa parte (ma anche con molto altro):

      “Gli uomini non si offendono perché se ne vergognano ed è perciò necessario che imparino a farlo e che lo insegnino ai loro figli, applicando a se stessi ed al loro proprio Genere quei princìpi che sempre adottano nel guardare all’altro e che incomincino ad ammettere che quel che offenderebbe una donna deve offendere anche un uomo e che quell’indifferenza, quella loro ostentata “superiorità” non li innalza ma li abbassa.

      Sin quando non incominceranno a risentirsi e non impareranno ad offendersi, il pestaggio morale, la pulizia etica antimaschile, non si arresterà.”

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      17 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
  9. A proposito di Stato di Diritto

    “Se il datore di lavoro licenzia un dipendente poco dopo le sue nozze, il lavoratore non può impugnare il licenziamento invocando il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. In questi casi, infatti, il divieto di licenziamento per matrimonio contenuto dell’art. 35 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 non è applicabile. La disposizione legislativa vale soltanto per le lavoratrici, e non anche per gli uomini.

    Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018. Dunque, non può essere considerato illegittimo o discriminatorio il licenziamento durante il periodo tutelato per il matrimonio di un uomo. La norma vuole tutelare quelli che sono i diritti legati alla maternità, e costituzionalmente garantiti alla donna, la quale adempie a funzioni essenziali durante il periodo della gravidanza e del puerperio.”

    https://www.lavoroediritti.com/sentenze/licenziamento-per-matrimonio-divieto

    Non si capisce in che modo matrimonio = gravidanza, visto che è pieno di gente che prima fa un figlio e poi si sposa e pure di gente che prima si sposa poi aspetta 2, 3 anni prima di fare un figlio: probabilmente queste due categorie insieme sono numericamente molto più numerose di quelli che si sposano e fanno un figlio immediatamente dopo essersi sposati.

    La Cassazione ci si mette d’impegno per discriminare attivamente contro gli uomini.

    Notare poi il razionale “IN QUANTO RARO” che viene applicato sempre più spesso:

    “In definitiva, il fatto che la norma sulla nullità del licenziamento per causa matrimonio sia contenuta nel codice delle pari opportunità, non significa che sia estensibile anche agli uomini, poiché rappresenta una tutela unicamente per le donne. Infatti, i licenziamenti per causa nozze colpisce soprattutto le donne”

    SOPRATTUTTO.
    Ovverosia: se un fatto illecito colpisce SOPRATTUTTO le donne ma anche PIU’ RARAMENTE gli uomini, gli uomini non vanno tutelati dal fatto illecito “IN QUANTO RARO”.

    Se applicato all’omicidio è come dire che se uccido uno con una balestra o un bazooka dovrei essere assolto “IN QUANTO HO USATO UN METODO RARO”: solo le vittime di armi quali fucili, pistole e coltelli dovrebbero essere tutelate.
    Allo stesso modo le morti sul lavoro FEMMINILI dovrebbero essere depenalizzate “IN QUANTO RARE”, e così via.

    In pratica la Cassazione sta annientando tutti i principi legali PUR di discriminare contro gli uomin.
    Sono terroristi, non giudici.

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    17 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
    • Questa proprio mi mancava: grazie per averla evidenziata.

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      17 Novembre 2018 Michele Dall’Ara Reply
      • Di niente.
        Queste cose sono la ragione per cui quelli che parlano di rapporti uomo-donna da un punto di vista sentimentale-affettivo mi fanno quasi incazzare: siamo ben oltre, è un discorso che si poteva fare nel 1998.
        Adesso il problema è la discriminazione legale contro gli uomini.

        I licenziamenti di chi si sposa non sono dovuti solo alla gravidanza: la maggior parte delle gravidanze non avvengono subito dopo che una coppia si sposa, o avvengono prima oppure un 2-3 anni dopo.
        I licenziamenti di chi si sposa sono in parte dovuti al fatto che chi si sposa ha 15 giorni pagati, e ce li hanno anche gli uomini. Fa quasi ridere ma se uno ha un contratto di 3 o 6 mesi 15 giorni incidono parecchio, e può diventare economicamente razionale licenziarlo.
        Certo che se uno è a tempo indeterminato, lavora lì da 5 o 10 anni e si prevede che lavorerà lì per altri 5 o 10 anni nessuno ti licenzia per 15 giorni di permesso matrimoniale.

        La cosa più grave è che il loro ragionamento si applica anche al permesso di paternità: dicono che solo la maternità è tutelata dalla costituzione (minuscola, a questo punto) ed in effetti è così.
        ERGO: se licenziano un uomo perché è diventato padre non è discriminazione.
        Con 2 giorni ovviamente non capita, e molto probabilmente neppure con 4…ma se fossero estesi a 15…

        Per questo non ho alcun timore a chiamarli terroristi: la stronzata che hanno fatto è talmente grossa che gli conviene sollevare meno polvere possibile.

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        17 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
        • certo, calmati però. caro EL.
          Così fai veramente pensare di essere un misogino e te lo hanno già detto varie volte su altri forum.
          NOn è nostro interesse attaccare indiscriminatamente le donne.
          Ti consiglio di leggere prima di tutto il testo legislativo e poi la sentenza per esteso, che spiega
          perchè a un maschio NON è applicabile il divieto di licenziamento dovuto a matrimonio.
          ci sono molte donne che dopo il matrimonio fanno un figlio; che fanno un figlio o subito dopo si sposano.
          Questa è la realtà sociale dominante; se tu non fai un figlio dopo un matrimonio, è un tuo problema.
          legge e cassazione tutelano un soggetto donna che sta aspettando un bambino,
          tu hai mai fatto un figlio? penso di no.
          Io no, non posso farlo, come sai non partoriamo bebè.
          Come è noto da millenni, le donne partoriscono e ce lo ripetono purtroppo mille volte al mese.
          Licenziare una donna che ha un figlio piccolissimo è un atto illegittimo, tutelarla coincide
          con una forma di tutela umana e sociale che esiste fin dalla creazione degli istituti di previdenza
          che è anteriori alla stessa nascita del fascismo. Tanto per capirci.

          criticherei la cassazione, magari, sulla maternal preference, su concetti giuridici di ultra-tutela
          femminile che sono l’evidente risultato del femminismo giudiziario (=femministe che lavorano
          come giuriste) ma su questa forma di tutela hanno ragioni da vendere.
          Nota Bene: conosco molto bene il problema perchè subito dopo la nascita di miei figli ho
          lavorato, anche il giorno successivo e senza chiedere un solo congedo familiare.
          anche io ho lavorato in condizioni impossibili ed ero stanchissimo.
          conosco la discriminazione di un maschio che molto spesso pur facendo il padre bene,
          non ha tutela perché chiedere congedi parentali è ancora una cosa che incontra ostacoli
          psicologici qui in Italia.

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          19 Novembre 2018 Giannetto Reply
          • Rileggi i miei messaggi: attacco la Cassazione e dico che con questa sentenza ha danneggiato tutte le donne che sposano uomini che appunto non vengono tutelati.
            Dimmi se trovi una singola frase contro le donne: parlo unicamente male della Cassazione e dico pure che sta facendo danno alle donne perché mette a rischio i mariti.

            Compito della Cassazione è interpretare la volontà del legislatore, non inventarsi cose che la legge non cita.
            Questo è l’articolo 35 della 198/2006
            http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm
            Ora copio e incollo il testo integrale, dimmi se trovi anche un solo riferimento a di gravidanza/maternità – NON puoi, perché non c’è.
            L’idea di gravidanza/maternità se l’è inventata di sana pianta la Cassazione per non estendere il diritto agli uomini (il che non avrebbe assolutamente danneggiato le donne, anzi):

            Art. 35.
            Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
            (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)

            1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

            2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

            3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

            4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

            5. Al datore di lavoro e’ data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, e’ stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:

            a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

            b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa e’ addetta;

            c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e’ stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

            6. Con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e’ disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.

            7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.

            8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’invito.

            9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

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            19 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
          • Non hai tutele perché per la Cassazione, e anche per il tuo stesso ragionamento, darti tutele più simili (manco uguali o simili, solo “più simili”) a quelle delle donne sarebbe offensivo nei confronti delle donne, le svaluterebbe: è l’unica spiegazione logica, perché ovviamente dando un po’ più di tutele a te mica le toglierebbero alle donne, allora perché dare un po’ più di tutele a te è percepito come “misoginia” se non lede le donne? Elementare, Sherlock: offende l’immagine della donna.
            Praticamente estendere le tutele dell’uomo è come dire che le trans sono donne: offende le donne che un uomo osi dirsi come loro o più simile a loro. Infatti dei trans (donne che diventano uomini) non frega niente a nessuno: gli uomini mica si offendono.

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            19 Novembre 2018 Eric Lauder Reply
            • leggi un avvocato che commenta la sentenza…quella legge è fatta per le donne,
              non puoi trasferire la tutela su altri soggetti.
              ciao

              https://www.studiocataldi.it/articoli/32531-il-divieto-di-licenziare-per-matrimonio-vale-solo-per-le-donne.asp

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              20 Novembre 2018 Giannetto Reply
              • E sbaglia, perché cita questi principi costituzionali:

                Con particolare riferimento alla Costituzione, per la Corte la tutela accordata dall’ordinamento alle lavoratrici che intendono sposarsi si fonda su una pluralità di principi costituzionali, in particolare su quelli di cui ai seguenti articoli:

                – articolo 2: garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali la libertà di contrarre matrimonio

                – articolo 3: uguaglianza sostanziale, attraverso la rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana,

                – articolo 31: agevolazione della formazione di una famiglia, con superamento degli ostacoli che possono contrastarla,

                – articolo 37: fissazione di condizioni di lavoro della donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare,

                – articolo 4: diritto al lavoro,

                – articolo 35: tutela del lavoro.

                TUTTI si applicano anche all’uomo, tranne il 37, che però OVVIAMENTE DEVE applicarsi anche all’uomo, visto che la funzione familiare di capofamiglia è venuta meno nel 1975 e pertanto le funzioni familiari di uomo e donna sono state equiparate.

                Comunque sia dice che la Cassazione dice che la funzione familiare della donna è fare figli e badare alla casa ed ai figli.
                Ricordiamocelo ogni volta che le femministe dicono che bisogna condividere al 50% il lavoro domestico e di cura dei figli: evidentemente non è così, proprio per queste le donne hanno certe tutele e gli uomini no.

                articolo 37: fissazione di condizioni di lavoro della donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare,

                APPUNTO, la funzione familiare DELLA DONNA, DIVERSA da quella dell’uomo…

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                21 Novembre 2018 Eric Lauder Reply

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