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Tempesta emotiva e delitto d’onore: un paragone in malafede

4 Marzo 201910 Marzo 2019
8

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Comments (8)

  1. Mai sentito un giudice chiamato a giustificarsi in questo modo…

    || “non c’è stato alcun riconoscimento di attenuanti all’omicidio per gelosia, non era questa la nostra intenzione. E non c’entra nulla il delitto d’onore”

    || “La gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento”

    https://www.repubblica.it/cronaca/2019/03/04/news/femminicidio-220728841/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1

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    5 Marzo 2019 Blu Reply
    • i soloni del giornalismo italico, perennemente preoccupati per una copia o un click in più
      si sono scordati di dire due cosette; la assise di appello è formata da otto giudici, due
      sono togati (uno ha scritto la sentenza) e gli altri sei sono privati cittadini estratti a sorte
      dalle liste elettorali. le decisioni sono assunte a maggioranza in camera di consiglio.
      Di conseguenza, si sta facendo indebita pressione sugli stessi cittadini che oggi, domani
      e sempre dovranno giudicare comuni cittadini come loro nella veste di imputati.

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      5 Marzo 2019 Giannetto Reply
      • Interessantissima riflessione. Grazie.

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        5 Marzo 2019 Davide Stasi Reply
  2. || Una “tempesta emotiva” di gelosia attenua l’omicidio? No, è una fake news

    Polemiche per la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena a un uomo reo confesso di aver ucciso una donna. Ma la realtà è diversa da come è stata raccontata.

    https://www.ilfoglio.it/giustizia/2019/03/04/news/una-tempesta-emotiva-di-gelosia-attenua-lomicidio-no-e-una-fake-news-241122/

    Purtroppo non è gratuito.
    Qualcuno legge il Foglio?

    La Chirico lavora al Foglio!

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    4 Marzo 2019 Blu Reply
  3. la cosa che ho notato è che la vittima era moldava, e questo mi ha colpito ( non ho letto la sentenza )

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    4 Marzo 2019 giuseppe Reply
  4. è chiaro che la sentenza, secondo me un po’ discutibile e che presenta delle criticità, è stata oggetto di immediata strumentalizzazione da parte di tutto il mondo che ruota intorno al cosidetto femminismo giudiziario.
    La curiosità è che la Bongiorno non manifestò identica pietà per la sorte della povera Meredith, massacrata a coltellate;
    ma evidentemente per certe persone è facile passare dalla toga avvocatizia a quella di pubblico accusatore.

    ho letto un pezzettino di sentenza, quello che riguarda la determinazione della pena; purtroppo non lo ritrovo on line
    ma mi riprometto di cercarlo. è presente in giro su facebook.
    intanto per quel tipo di omicidio volontario è previsto l’ergastolo, essendo stato commesso per futili motivi; è solo il giudizio abbreviato che permette di scendere sotto il limite dei 30 anni.
    Ma se è vero che l’appello ha riconosciuto (sulla base di quello che ho letto) il motivo futile, cioè del tutto sproporzionato, che ha
    indotto l’uomo a strangolare la moldava, il che rappresenta una aggravante, è un po’ strano che contemporaneamente
    si siano applicate le generiche per la particolare condizione emotiva dell’uomo (colpito da lutti familiari e da precedenti
    tradimenti con ex moglie ed ex fidanzata; autore di un risarcimento del danno).
    in poche parole, se il movente dell’azione, che era palesemente la gelosia, è stato giudicato negativamente
    è poi strano che quello stesso elemento sia sfruttato per concedere una riduzione di pena dovuta alle generiche
    (1/3) senza correre il rischio di una leggera contraddizione.
    la difesa puntava sul vizio parziale di mente, che però è stato escluso da tribunale e appello; la precaria condizione
    emotiva dell’uomo, ha comunque implicato una riduzione consistente della pena, evidentemente determinata
    dal suo vissuto e dalla particolarissima condizione in cui ha agito.

    Ciascuno potrà farsi una idea al riguardo, e cioè se 16 anni sono pochi o sono giusti per la morte di una
    persona, che pensava di avere a che fare con un normale fidanzato.
    Ricordo a tutti che nessuno, uomo o donna, può essere ricattato per avere deciso di chiudere una relazione.
    Nessuno può essere “costretto” o indotto a stare con una persona, se dal rapporto non ne ricava felicità alcuna .

    saluto

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    4 Marzo 2019 Giannetto Reply
  5. Il delitto d’onore fu abolito dal Codice Penale anche per un altro motivo: forniva una scorciatoia per i membri della criminalità organizzata. In passato era frequente che i mafiosi, dopo aver commesso delitti per motivi economici (ad esempio per usura ed estorsione), tentassero, in sede giudiziaria, di ridurre l’entità della condanna appellandosi al concetto di delitto d’onore.

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    4 Marzo 2019 AndrewZZ2 Reply
    • Grazie per l’ottima precisazione.

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      4 Marzo 2019 Davide Stasi Reply

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